Descrizione
🗳️🏛️ REFERENDUM POPOLARE REGIONALE: INDETTA LA CONSULTAZIONE PER DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026
Si informano le elettrici e gli elettori che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 dell’11 agosto 2026, è stato indetto il referendum popolare statutario avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)".
QUANDO E COME SI VOTA 🗓️
- Data della votazione: Domenica 29 novembre 2026.
- Orari di apertura seggi: Dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
- Scrutinio: Le operazioni di spoglio delle schede inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
❓IL QUESITO REFERENDARIO
Il testo del quesito è il seguente:
«Siete favorevoli al testo della legge statutaria recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)' approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno 27 gennaio 2026 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria il 30 gennaio 2026?»
📜 LA PROPOSTA DI LEGGE
Di seguito si riportano integralmente gli articoli oggetto del quesito referendario, tratti dalla proposta di legge statutaria n. 9/2026:
Art. 1 - Modifiche all'articolo 35 della L.R. n. 25/2004
1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), le parole: "non superiore a sette" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo consentito dalla legge statale".
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 34-bis alla L.R. n. 25/2004
1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, è inserito il seguente:
«Articolo 34-bis (Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)
1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo.»
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
ℹ️ SINTESI DEI CONTENUTI DELLA RIFORMA
Nel caso di esito favorevole della consultazione referendaria e successiva promulgazione della legge statutaria n. 9/2026, si produrranno le seguenti modificazioni all’ordinamento regionale:
1. Riduzione della rigidità parametrica della Giunta Regionale 🏛️
Si determina la contestuale abrogazione del vincolo numerico prescrittivo preesistente – fissato nella misura massima inderogabile di sette componenti – disponendosi il contestuale e dinamico adeguamento del contingente degli assessori regionali entro i limiti massimi consentiti e determinati dalla normativa statale di principio in materia (ex art. 14, comma 1, D.L. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 122/2025).
2. Istituzione dell'istituto organico dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta 👤
Viene introdotta, nell'esercizio delle prerogative di autonomia organizzativa dell'Ente, la facoltà in capo al Presidente della Giunta di procedere alla nomina di un numero massimo di due Sottosegretari chiamati a supportarlo e coadiuvarlo nell’esercizio delle funzioni istituzionali attinenti al mandato. Tali figure sono ammesse a partecipare alle sedute della Giunta regionale con funzioni esclusivamente consultive e di ausilio, con espressa esclusione dell'esercizio del diritto di voto.
3. Invarianza finanziaria ed assenza di nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza regionale 💶
L'attuazione delle disposizioni introdotte dal testo novellato prevede la clausola di invarianza finanziaria, la quale garantisce espressamente che la riorganizzazione degli assetti e delle figure istituzionali avverrà nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DOCUMENTI ED ELETTORATO 🪪
- Chi può votare: elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali.
- Cosa portare ai seggi:
1. Un documento di identità in corso di validità.
2. La tessera elettorale.
L'Ufficio Elettorale Comunale provvederà ad informare la cittadinanza sulle modalità di rinnovo o duplicato delle tessere elettorali smarrite o con spazi esauriti.
Il decreto è consultabile all'albo pretorio informatico e in calce alla presente notizia.
📍📞 INFORMAZIONI E CONTATTI
- Sede Municipale: Via Roma, 38 – 89040 Canolo (RC)
- Centralino: 0964 323005
- PEC Protocollo: protocollocanolo@asmepec.it
- Ufficio Demografici / Elettorale:
- E-mail: demografici@comunecanolo.it
- PEC: demograficicanolo@asmepec.it
- Orario ordinario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 11:00; il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.
Si informano le elettrici e gli elettori che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 dell’11 agosto 2026, è stato indetto il referendum popolare statutario avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)".
QUANDO E COME SI VOTA 🗓️
- Data della votazione: Domenica 29 novembre 2026.
- Orari di apertura seggi: Dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
- Scrutinio: Le operazioni di spoglio delle schede inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
❓IL QUESITO REFERENDARIO
Il testo del quesito è il seguente:
«Siete favorevoli al testo della legge statutaria recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)' approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno 27 gennaio 2026 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria il 30 gennaio 2026?»
📜 LA PROPOSTA DI LEGGE
Di seguito si riportano integralmente gli articoli oggetto del quesito referendario, tratti dalla proposta di legge statutaria n. 9/2026:
Art. 1 - Modifiche all'articolo 35 della L.R. n. 25/2004
1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), le parole: "non superiore a sette" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo consentito dalla legge statale".
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 34-bis alla L.R. n. 25/2004
1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, è inserito il seguente:
«Articolo 34-bis (Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)
1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo.»
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
ℹ️ SINTESI DEI CONTENUTI DELLA RIFORMA
Nel caso di esito favorevole della consultazione referendaria e successiva promulgazione della legge statutaria n. 9/2026, si produrranno le seguenti modificazioni all’ordinamento regionale:
1. Riduzione della rigidità parametrica della Giunta Regionale 🏛️
Si determina la contestuale abrogazione del vincolo numerico prescrittivo preesistente – fissato nella misura massima inderogabile di sette componenti – disponendosi il contestuale e dinamico adeguamento del contingente degli assessori regionali entro i limiti massimi consentiti e determinati dalla normativa statale di principio in materia (ex art. 14, comma 1, D.L. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 122/2025).
2. Istituzione dell'istituto organico dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta 👤
Viene introdotta, nell'esercizio delle prerogative di autonomia organizzativa dell'Ente, la facoltà in capo al Presidente della Giunta di procedere alla nomina di un numero massimo di due Sottosegretari chiamati a supportarlo e coadiuvarlo nell’esercizio delle funzioni istituzionali attinenti al mandato. Tali figure sono ammesse a partecipare alle sedute della Giunta regionale con funzioni esclusivamente consultive e di ausilio, con espressa esclusione dell'esercizio del diritto di voto.
3. Invarianza finanziaria ed assenza di nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza regionale 💶
L'attuazione delle disposizioni introdotte dal testo novellato prevede la clausola di invarianza finanziaria, la quale garantisce espressamente che la riorganizzazione degli assetti e delle figure istituzionali avverrà nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DOCUMENTI ED ELETTORATO 🪪
- Chi può votare: elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali.
- Cosa portare ai seggi:
1. Un documento di identità in corso di validità.
2. La tessera elettorale.
L'Ufficio Elettorale Comunale provvederà ad informare la cittadinanza sulle modalità di rinnovo o duplicato delle tessere elettorali smarrite o con spazi esauriti.
Il decreto è consultabile all'albo pretorio informatico e in calce alla presente notizia.
📍📞 INFORMAZIONI E CONTATTI
- Sede Municipale: Via Roma, 38 – 89040 Canolo (RC)
- Centralino: 0964 323005
- PEC Protocollo: protocollocanolo@asmepec.it
- Ufficio Demografici / Elettorale:
- E-mail: demografici@comunecanolo.it
- PEC: demograficicanolo@asmepec.it
- Orario ordinario al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 11:00; il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.