ORDINANZA MINISTERIALE DI INDIZIONE DEGLI ESAMI DI STATO PERITO AGRARIO SESSIONE 2026

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ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E DI PERITO AGRARIO LAUREATO PER LA SESSIONE 2026 TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE: 15 GIUGNO 2026

Data:

20 Maggio 2026

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Descrizione

Si rende noto che Il Ministro dell’istruzione e del merito, con ordinanza n. 0000078 del 09/05/2026, ha indetto, per l’anno 2026, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito agrario e di Perito agrario laureato.

Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
a) candidato Perito agrario: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza;
b) candidato Perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
- diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
- laurea di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009:
- ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 9 luglio 2024, laurea della classe “L/GASTR - Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere” e laurea della classe “LM-60 (68/S ex D.M. 509/99) - Scienze della natura e dell’uomo”.

Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati Periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del
tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l’eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’articolo 6 del 7 agosto 2012, n. 137;
B – abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall’articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato 5 dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio, approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli Albi delle categorie tecnico scientifiche;
E – abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, mansioni inerenti alle competenze previste dall’articolo 2 della legge 434/68 così come modificata dalla legge 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, Enti pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e
pubblico e dell’ambiente, società di cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;
F – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144 come richiamata dall’art. 14, comma 7, della legge del 15 luglio 2022, n. 99, concernente la definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Consiglio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
G – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. Academy - di cui alla legge n. 99/2022, - ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137- purché il percorso formativo frequentato, inerente all’Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy/ambito Sistema Agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di Enotecnico attivata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze il 24 aprile 2012.

Alla sessione d’esame sono ammessi, altresì, i candidati Periti Agrari Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
A - diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza; B - laurea, di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C – lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
- Lauree della classe L Gastr - Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere, riportate nella Tabella D allegata alla presente Ordinanza, e della classe LM 60 (68/S ex D.M. 509/99) - Scienze della natura e dell’uomo, allegata alla presente Ordinanza

Sono ammessi alla sessione d’esami, inoltre, i candidati che, pur non avendo completato il tirocinio al momento della presentazione della domanda di ammissione, lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d’esame. Il Collegio territoriale, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d’esame il certificato di compiuta pratica.

Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla Direzione generale per l’Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell’Istruzione e del merito tra gli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”, Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.

Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
- 16 novembre 2026 ore 8.30: insediamento delle Commissioni esaminatrici - riunione preliminare.
- 17 novembre 2026 ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare.
- 18 novembre 2026 ore 8.30: svolgimento prima prova scritta o scrittografica.
- 19 novembre 2026 ore 8.30: svolgimento seconda prova scritta o scrittografica.

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine – Esclusioni

I candidati devono presentare, entro il termine del 15 giugno 2026, la domanda di ammissione agli esami ed i documenti di rito all’Istituto ubicato nella Regione sede del Collegio territoriale competente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione.
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico, devono essere inviate al Collegio territoriale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 8 della presente Ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalità:
a) tramite Posta Elettronica Certificata–PEC - fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;
Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l’ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l’annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l’esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

La domanda di ammissione alla sessione d’esame, sulla quale va apposta marca da bollo da €16,00, va presentata utilizzando il modello riportato nell’Allegato A dell'Ordinanza. A corredo della domanda occorre allegare la seguente documentazione:
• curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
• eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
• ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami dovuta all’erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca utilizzando il modello F23, presso un Ufficio postale sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (con causale “Esame di Stato abilitante alla professione di Perito Agrario e Perito agrario laureato - Cognome e Nome), (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
• fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
• elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Alla domanda di ammissione va altresì allegata – o comunque prodotta entro il termine 3 novembre 2026 – la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario – dell’Istituto scolastico al quale è indirizzata la domanda; qualora l’Istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d’esame, il Dirigente Scolastico provvederà a versare il contributo stesso all’Istituto ove il candidato effettuerà gli esami. Non deve essere richiesto ai candidati l’esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all’espletamento degli esami di cui alla presente Ordinanza.

La presentazione di più di una domanda, per la sessione in corso, comporta l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
I candidati con disabilità devono, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle “condizioni personali richieste”.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove d’esame. L’adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d’esame sulla scorta della
documentazione presentata.
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati sono trattati ai soli fini dell’espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Le informazioni riportate sono estratte dall'Ordinanza ministeriale alla quale si rimanda integralmente Ordinanza n. 0000078 del 09/05/2026
Ulteriori informazioni: sito del Collegio Nazione dei Periti Agrari.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2026, 15:17